venerdì 7 novembre 2008

Garante Privacy: diritto del paziente alle foto scattate per un intervento chirurgico

Con provvedimento del 2 ottobre 2008, il Garante per la Privacy ha riconosciuto il diritto di una paziente di ottenere le foto scattate prima e dopo alcuni interventi di chirurgia plastica che la riguardavano, in quanto contenenti dati personali dell'interessata.

Ancora una pronuncia del Garante in materia di diritto all'accesso dei dati personali.
In questo caso, si trattava di una paziente che aveva richiesto, ai sensi degli artt. 7 e 8 Codice Privacy, ai due medici che l'avevano operata, le foto scattate prima e dopo alcuni interventi di chirurgia plastica.
La richiesta era stata giustificata ritenendo le immagini fotografiche come documenti contenenti dati personali di cui l'interessata aveva diritto ad avere comunicazione.
A seguito della mancata risposta positiva dei medici, la paziente si rivolgeva al Garante per la Privacy per entrare in possesso di tali documenti.
L'Autorità, ai sensi dell'art. 149 Codice Privacy, richiedeva pertanto spiegazioni ai due chirurghi, che, oltre a lamentare la mancanza di chiarezza nelle richieste della propria paziente, sostenevano che la domanda, quando contiene dati sanitari (in questo caso le foto) doveva essere motivata dall'esigenza di tutelare un diritto di rango almeno pari a quello dell'interessato, cioè consistente in un diritto della personalità o di altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile.
Il Garante ha tuttavia ritenuto di non poter accogliere la ricostruzione compiuta dai due medici.
Lo stesso ha invece accolto la domanda della paziente riconoscendo il diritto dell'interessata, sancito dall'art. 10 Codice Privacy, ad ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali effettivamente detenuti, estrapolati dai documenti o dagli altri supporti che li contengono ovvero -quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa- la consegna in copia dei documenti, con l'omissione di tutto ciò che non costituisce dato personale dell'interessato.
L'Ente ha inoltre riconosciuto che tale principio si applica a tutti i dati personali, compresi quelli sensibili, e in particolare quelli relativi alla salute, anche se riportati su fotografie, filmati o radiografie, senza dover fornire giustificazioni della necessità di ottenere tali informazioni.
La motivazione, erroneamente richiesta dai medici in questo caso, è necessaria invece quando l'accesso ai dati contenuti nelle cartelle cliniche è effettuato da parte di terzi diversi dall'interessato.
In conseguenza di ciò, il Garante ha posto in capo ai medici l'obbligo di fornire le fotografie alla paziente, in quanto contenenti dati personali, entro la data del 05 novembre 2008, e ha condannato i chirurghi al pagamento delle spese della procedura a favore della signora.


martedì 7 ottobre 2008

Garante Privacy: accesso al conto corrente dei familiari defunti

Con provvedimento del 17 luglio 2008, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha riconosciuto come l'erede possa accedere gratuitamente ai dati personali di un familiare defunto relativi ai rapporti bancari da quest'ultimo intrattenuti con un istituto di credito.

La decisione trova origine nel ricorso presentato da un cittadino che, alla morte del padre, si era rivolto alla banca presso il quale il familiare defunto era correntista per avere informazioni circa i rapporti intrattenuti con la banca.
L'istituto di credito aveva risposto richiedendo un versamento per le spese da sostenere per fornire la documentazione richiesta e aveva giustificato tale domanda in virtù di quanto previsto dall'art. 119 Testo Unico Bancario, secondo il quale: "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".
Il ricorrente, ritenendo che la risposta fornita dalla banca fosse del tutto insufficiente, ha quindi chiesto al Garante della Privacy di intervenire.
Quest'ultimo ha ritenuto come, nel caso in esame, non possa trovare applicazione l'art. 119 TUB invocato dalla banca, bensì il diverso art. 9, terzo comma, Codice Privacy, che riconosce il diritto all'acquisizione dei dati personali anche "a chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione".
Tale diritto, osserva il Garante, si esplica in forme e modalità diverse rispetto a quanto previsto dall'art. 119 TUB: in questo caso infatti la banca non ha l'obbligo di esibire o allegare copia di ogni singolo documento richiesto.
Secondo quanto previsto dall'art. 10 Codice Privacy, infatti, la stessa può limitarsi ad estrapolare i dati personali da archivi e documenti che li contengono e comunicarli all'interessato che ne ha fatto richiesta in forma intellegibile.
L'esercizio del diritto di accesso, specifica ancora l'Autorità, deve inoltre avvenire in modo gratuito e non può essere condizionato da quanto stabilito, ad altri fini, dal Testo Unico Bancario.
Ne consegue che la banca, avendo omesso di comunicare tutti i dati del defunto in modo chiaro e intellegibile, è stata obbligata a rispondere, nei limiti sopra indicati dell'art. 10 del Codice Privacy, alla richiesta del ricorrente di accedere gratuitamente a tutti i dati del defunto.
In conclusione, l'erede può accedere gratuitamente ai dati personali del familiare defunto e relativi ai rapporti intrattenuti con un istituto bancario, nei limiti fissati dall'art. 10 Codice Privacy.

lunedì 29 settembre 2008

Corte di Appello di Genova: ricerca di un interlocutore Telecom e danno esistenziale

Con sentenza n. 281 del 7.11.07-07.03.08, la Corte di Appello di Genova ha condannato la Telecom al pagamento del risarcimento danno esistenziale in favore di un utente che, in maniera ripetuta, ma senza alcun effetto concreto, aveva ricercato un interlocutore della compagnia telefonica per avere risposte a problemi legati alla fatturazione di bollette e volturazione della linea telefonica.


Il caso è il seguente. A seguito della morte di un cliente Telecom, il figlio, avvocato come il padre, si era rivolto alla compagnia telefonica per chiedere di subentrare nell'utenza dello studio legale e il ritiro di un apparecchio del centralino che non veniva più utilizzato, con conseguente riduzione del canone.
La vicenda si era protratta per mesi in quanto la compagnia telefonica, nonostante le numerose assicurazioni circa una sollecita definizione della vicenda, non aveva mai provveduto alla sua conclusione, non effettuando il cambio di intestazione dell'utenza, addirittura sospendendo il servizio per un breve periodo, e addebitando al figlio del vecchio cliente somme che questi riteneva non dovute.
Il cittadino si rivolgeva quindi al giudice per chiedere la condanna all'intestazione dell'utenza, la riduzione del canone di noleggio e la restituzione di somme non dovute, nonché, e qui è l'aspetto che a noi interessa, il risarcimento dei danni subiti nella vicenda.
Al di là della vicenda in sé, infatti, il Giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto del cittadino non tanto al risarcimento del danno subito derivante dal fatto che l'avvocato era rimasto per un breve periodo di tempo senza linea telefonica, ma al risarcimento di quel danno, non patrimoniale, derivante dalle numerose ricerche dell'utente per poter parlare con un operatore della compagnia telefonica, "nel turbamento alla serenità e alla continuità professionale determinato dalla mancanza di risposte chiare e affidabili e dall'ostinata esasperante inerzia tecnica da cui dipende la fornitura di un servizio essenziale".
La decisione del Tribunale è stata confermata dalla Corte di Appello di Genova. La stessa ha infatti ritenuto di poter qualificare il danno derivante dalla ricerca infruttuosa di un operatore quale danno esistenziale, diverso sia dal danno patrimoniale strettamente inteso come diminuzione della capacità di reddito, sia dal danno biologico, legato ad un fatto patologicamente rilevante, sia dal danno morale in senso stretto, inteso come turbamento dello stato d'animo di un soggetto.
Ne consegue che può essere richiesto il risarcimento, in via equitativa, del danno derivante dal tempo trascorso alla ricerca di un interlocutore di una compagnia telefonica senza ottenere risposte chiare e affidabili.

giovedì 25 settembre 2008

Garante Privacy: ispezioni sui sistemi di videosorveglianza

La notizia è riportata sul sito del Garante Privacy e può essere letta qui. Sono in corso controlli da parte del Garante Privacy su 40 sistemi di videosorveglianza installati presso enti pubblici e privati per verificare il rispetto dei principi in materia di trattamento dei dati personali.
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha disposto, con la collaborazione della Guardia di Finanza, ispezioni su 40 sistemi di videosorveglianza posti presso comuni, scuole, ospedali, società private, istituti di vigilanza per verificare il rispetto, da parte di questi strumenti, delle regole sui trattamenti dei dati personali fissate dal medesimo ente.
Il Garante ha rilevato come spesso tali sistemi vengano utilizzati in modo condiviso tra soggetti pubblici e privati senza una specifica regolamentazione dei casi in cui le immagini raccolte possano essere utilizzate.
In modo analogo, l'Autorità ha rilevato il crescente uso di sistemi di sorveglianza miniaturizzati o camuffati, difficilmente individuabili come le tradizionali telecamere, che richiedono pertanto un'informativa agli utenti sulle immagini così raccolte chiara e precisa.

A seguito di tali verifiche, il Garante intende raccogliere elementi che consentano di verificare il rispetto delle misure di sicurezza, i tempi di conservazione delle immagini nel caso in cui queste vengano registrate, i soggetti ai quali i dati raccolti vengono comunicati.

lunedì 22 settembre 2008

Garante Privacy: diritto di cronaca ed essenzialità dell'informazione

Con provvedimento del 2 aprile 2008, il Garante per la Privacy ha vietato l'ulteriore diffusione dei dati e la pubblicazione, da parte di due quotidiani, di foto di due persone vittime di un incidente stradale.

Ancora un caso nel quale il Garante per la Privacy è intervenuto per definire meglio i limiti del diritto di cronaca dei giornalisti.

Due coniugi si erano rivolti al Garante in quanto, vittime di un incidente stradale, avevano visto pubblicati su due quotidiani locali numerosi dati personali, nonché dettagliati riferimenti alle condizioni di salute del marito, che aveva subito, a seguito del sinistro, l'amputazione di un arto.

Uno dei due quotidiani, inoltre, aveva anche pubblicato le foto dei due coniugi.

I ricorrenti lamentavano dunque la violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione di dati relativi alla propria identità e alla propria salute.

Il Garante ha accolto il ricorso ritenendo che l'acquisizione di dati personali, per finalità giornalistiche, debba avvenire in modo lecito e corretto e che tali dati possano essere diffusi anche senza il consenso degli interessati quando questi risultino essenziali rispetto a fatti di interesse pubblico.

Al contrario, tale diffusione deve considerarsi vietata quando questi risultino non indispensabili ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca. Maggiore rigore deve essere in ogni caso osservato quando la diffusione riguardi dati relativi alla salute di una persona.

In questo caso, la diffusione di dati personali e di informazioni dettagliate sulla condizione di salute di uno dei ricorrenti risultano del tutto eccedenti rispetto alla cronaca in sé dell'evento accaduto (l'incidente automobilistico).

In modo analogo, del tutto eccedente e illecita risulta la pubblicazione delle fotografie dei due coniugi, avvenuta senza il loro preventivo consenso.

Stante pertanto il comportamento illecito tenuto dai due quotidiani locali, il Garante per la Privacy ha vietato agli stessi l'ulteriore diffusione dei dati personali dei due ricorrenti eccedenti rispetto al diritto di cronaca e, in ogni caso, quelli relativi alle condizioni cliniche di uno degli stessi.

Risulta pertanto vietata la pubblicazione di dati personali senza il consenso degli interessati quando questi non risultino indispensabili ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca.


mercoledì 3 settembre 2008

José Saramago

"Bisogna ritornare sui passi già dati per ripeterli, e per tracciarvi accanto nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre."

Garante Privacy: stop alle telefonate promozionali indesiderate

La notizia può essere letta sul sito del Garante per la Protezione dei Dati Personali, qui. Il Garante ha posto uno stop alle telefonate fatte a scopo promozionale senza che l'abbonato abbia prestato il proprio consenso informato all'utilizzo del proprio numero telefonico a tale scopo.
Tutto è partito a seguito di numerose segnalazioni di privati cittadini, contattati telefonicamente da aziende che proponevano loro beni e servizi vari.
Gli abbonati tuttavia non erano stati preventivamente informati che i propri numeri di telefono sarebbero stati messi a disposizione di terzi per lo svolgimento di attività promozionale, né tanto meno era stato richiesto il loro consenso per tale attività.
Da qui l'intervento del Garante e l'emanazione di provvedimenti per bloccare le chiamate indesiderate e non preventivamente autorizzate.
L'Ente ha infatti vietato ad alcune società che realizzano e vendono banche dati di proseguire nell'ulteriore trattamento dei dati personali degli utenti, che in questo caso si concretizzano nei numeri di telefono utilizzati poi per telefonate promozionali.
I dati così raccolti, secondo il Garante, risultano infatti acquisiti illegittimamente: in primo luogo perché il loro titolare non è stato informato dell'uso che se ne sarebbe stato fatto; in secondo luogo perché non è stato chiesto il preventivo consenso alla cessione di tali dati ad altra società.
Con i medesimi provvedimenti è stato fatto divieto di utilizzare tali dati anche alle società che li hanno acquistati per poi promuovere prodotti e servizi, in quanto, anche in questo caso, manca il consenso informato del titolare di tali dati.
Ne deriva che le società che intendono promuovere beni o servizi a mezzo del telefono, non potranno utilizzare i numeri degli abbonati raccolti in banche dati, ed eventualmente acquistate da società terze, se non vi è stato il preventivo consenso informato a tale utilizzo del titolare del numero .